Statuto
“LA RINASCITA APS- Associazione di Promozione Sociale “
Art. 1 – Denominazione sociale
1. E costituita l’Associazione “LA RINASCITA APS – Associazione di Promozione sociale” avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d’ora in avanti detta anche Associazione).
2. L’Associazione farà uso dell’indicazione di “associazione di promozionsociale”APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
Art. 2 – Scopi e Attività
1. “LA RINASCITA APS – Associazione di Promozione sociale”, A.P.S.” non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione:
a) promuove la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale e formativo, nonché l’aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato;
b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
c) promuove e sviluppa l’associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza e la tutela;
e) promuove la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l’inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
F) sostiene e promuove l’integrazione degli stranieri, in particolare minori accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all’organizzazione di eventi manifestazioni allo scopo promosse;
g) promuove intrattenimenti, proiezioni e video – proiezioni di film, manifestazioni eventi, fiere, spettacoli di qualsiasi genere rivolti alla collettività sia in ambienti pubblici che private, sia all’aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e private;
h) organizza, promuove e gestisce direttamente o indirettamente, convegni, congressi dibattiti, supporto ad attività didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportive, educativo – culturale, sociale, ricreativo, turistico, musicale, cinematografico, fotografico, della comunicazione e dell’informatica;
i) organizza corsi di formazione e informazione inerenti tematiche ambientali culturali, storico – artistico – archeologiche – turistiche, informatiche, sportive,escursionistiche e di comunicazione;
l) coinvolge istituti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti, società e realtà del mondo del profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di visite finalizzate alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico – artistico – archeologico – naturalistico e alla sensibilizzazione sulle problematiche legate all’accessibilità degli spazi e delle risorse locali;
m) coinvolge realtà associative e singole attività dei vari settori, promuovendo opportunità di partenarierato, in progetti ed iniziative di cooperazione;
n) organizza allestimenti e gestisce punti di ristoro, sale di lettura, biblioteche, teatri, centri di promozione culturale e territoriale, punti di informazione turistica ed attività simili anche in occasione di manifestazioni sportive e recreative;
0) svolgere tutto quanto per garantire l’organizzazione delle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
3. L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,n 53 e successive modificazioni ,nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:
f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e de contrasto della povertà educativa;
i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo:
k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
l) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
4 L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento,a qualsiasi titolo,della quota associativa.
5. L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
6.L’Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall’art.6 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all’Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.
7. L’Associazione può esercitare altresì l’attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art 3-durata e sede
- L’Associazione ha durata illimitata.
- L’Associazione ha sede legale nel Comune di Sant’Angelo dei Lombardi.
- 3. Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta
modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 4 – Ammissione degli associati
1. Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e Gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
- Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. 5. L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato
secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l’Organo di amministrazione deve, entro
60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all’interessato.
7.L’ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati
- Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- In particolare, gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, • consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art.16;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del decreto 3 luglio 2017,n.177.
- Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno:
• versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dagli organi competenti.
Art. 6 – Perdita della qualifica di associato
1. La qualità di associato si perde per:
- morte,
- recesso, formalizzato per iscritto;
- esclusione.
2. L’associato può sempre recedere dall’Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
3. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 7 – Organi sociali
1. Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo;
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Art.8 – L’Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione “_LA RINASCITA A.P.S.”, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza,dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
5.L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
6. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, e-mail o messaggi al recapito
risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
7.L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto degli associati o quando
l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza
o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
d)che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea.
10. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 9 – Compiti dell’Assemblea
- L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
• nomina e revoca i componenti dell’Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
Art. 10 – Assemblea ordinaria
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
- L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
3.Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell’Organo di amministrazione non hanno diritto al voto.
Art. 11 – Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno e degli associati.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre (3) e cinque
(5), incluso il Presidente e Vicepresidente.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’Associazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
• predispone il bilancio di esercizio, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
• predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio.
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative, • cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17,comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017,n.17;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
• documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 Luglio 217, n 117;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; • cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
5. L’Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate.
6. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportune e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
8. La convocazione delle riunioni del Consiglio, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
9. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo:
b) che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o Trasmettere documenti.
11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 13 – Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2.Il Presidente:
a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell’Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l’Assemblea;
- Il Presidente è individuato tra i suoi membri e può essere riconfermato.
- Il Presidente dura in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea,con la maggioranza dei presenti.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo.
8. Il VicePresidente è individuato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 14 – Organo di controllo
1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di Controllo monocratico compost da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta.
2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislative 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita
inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle line guida ministeriali.
3. Ove istituito, l’Organo di Controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, a men oche non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di Controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti. Art. 15 – Libri sociali
- L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio
Direttivo:
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
Art. 16 – Patrimonio
1.Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.
- Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi,rendite proventi ed altre entrate comunque denominate,è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 17 – Divieto di distribuzione degli utili
- L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n 117;
Art. 18 – Risorse economiche
1. L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,
proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.
Art. 19 – Bilancio di esercizio
1. L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
2. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
Art. 20 – Convenzioni
1. Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale; le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, le Associazioni senza scopo di lucro, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
Art. 21 – Personale retribuito
1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
- I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
1. In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano le vigenti disposizioni in Materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 23 – Disposizioni finali
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche in quanto compatibili alle disposizioni del Codice civile.